CCNL Funzioni Centrali: interpretazione autentica sull’art. 17, co. 8, terzo periodo, CCNL 27.1.2025

Sottoscritta l’interpretazione autentica sugli incarichi di posizione organizzativa conferiti successivamente al 27 gennaio 2025

Il 3 giugno scorso l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali, che hanno siglato il CCNL Comparto Funzioni Centrali del 27 gennaio 2025, hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto di interpretazione autentica dell’art. 17, comma 8, terzo periodo, del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2022-2024, riguardante la decorrenza della disciplina del diritto all’incarico di posizione organizzativa.

 

In seguito ad alcuni quesiti pervenuti all’Aran da parte delle amministrazioni del Comparto Funzioni Centrali è stato rilevato che il significato dell’art. 17, comma 3, terzo capoverso, del CCNL del 27 gennaio 2025 risultava controverso. Da qui, la decisione di definire l’interpretazione autentica della clausola in questione e la disciplina si applica a partire dagli incarichi conferiti successivamente all’entrata in vigore del presente contratto. Ciò si intende che “il conteggio degli 8 anni, anche non consecutivi, utili ai fini del perfezionamento del diritto al conferimento di un incarico di posizione organizzativa, inizia a decorrere dagli incarichi conferiti successivamente al 27 gennaio 2025“.

CCNL Agenti di Commercio: siglato il rinnovo economico

Con l’intesa è previsto il riconoscimento delle provvigioni anche sulle vendite ai consumatori privati tramite e-commerce

Nei giorni scorsi è stata siglata l’intesa sul nuovo accordo economico collettivo applicato ai circa 200mila Agenti e Rappresentanti di Commercio operanti nel settore commerciale. Il nuovo accordo economico collettivo, valido dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2029, introduce diverse novità significative.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda la tutela degli agenti in caso di cambiamenti unilaterali da parte delle aziende mandanti. L’accordo, infatti, uniforma le disposizioni relative alle variazioni di zona a quelle già previste per il settore Industria, rafforzando la posizione dell’agente nel caso in cui l’azienda decida di modificare provvigioni, prodotti o clientela. Inoltre, viene specificato che l’azienda mandante ha il dovere di fornire all’agente tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico.

Le Parti Sociali hanno anche perfezionato le norme sul periodo di comportamento e sugli anticipi provvigionali. È stato chiarito che il compenso per il patto di non concorrenza ha una natura complementare rispetto alle altre indennità previste dalla legge e dall’accordo, e non può essere assorbito da queste. Un altro punto qualificante dell’intesa è il riconoscimento delle provvigioni anche sulle vendite ai consumatori privati tramite e-commerce. Al termine del mandato, tutte le somme extra-provvigionali corrisposte dall’azienda mandante saranno considerate nel calcolo di vari istituti contrattuali e legali, come le variazioni contrattuali, il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), l’indennità suppletiva di clientela, l’indennità meritocratica, l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale. Nel caso in cui il contratto di agenzia sia stipulato con una società di persone, l’indennità di fine rapporto verrà corrisposta anche se la pluralità dei soci dovesse venire meno a causa di scioglimento della società, pensionamento, invalidità o decesso.

L’intesa prevede anche un aumento dei massimali per il calcolo del FIRR, migliorando così l’importo che l’agente riceverà al termine del mandato. A partire dal 1° gennaio 2026, i limiti provvigionali per il calcolo delle indennità in caso di scioglimento del contratto saliranno fino a 18mila euro per gli agenti senza esclusiva e fino a 36mila euro per quelli con esclusiva.

Anche la gestione delle controversie è stata aggiornata, con l’introduzione di apposite commissioni sindacali per la risoluzione delle dispute tra agente e mandante. Per le controversie relative alle indennità di fine rapporto, la conciliazione in sede sindacale potrà essere svolta esclusivamente dalle associazioni di categoria che hanno firmato l’accordo, anche attraverso le Commissioni Paritetiche Territoriali. 

Infine, sul piano sociale, l’intesa introduce importanti novità a favore della tutela della genitorialità e della paternità. All’agente di commercio padre viene riconosciuta la possibilità di assentarsi dall’attività per un massimo di 20 giorni entro cinque mesi dalla nascita o adozione del figlio, con la garanzia che l’azienda mandante non potrà risolvere il contratto, il quale rimarrà comunque sospeso.

Imposta sui Servizi Digitali: disciplina, soggetti e base imponibile

L’Agenzia delle entrate ha analizzato il tema dell’Imposta sui Servizi Digitali (ISD), introdotta dalla Legge di bilancio 2019 e modificata nel 2020, chiarendo l’ambito di applicazione, la definizione di servizio digitale rilevante, la determinazione della base imponibile e l’applicazione specifica al settore dei giochi e delle scommesse online (Agenzia delle entrate , principio di diritto 3 maggio 2025, n. 6).

L’Imposta sui Servizi Digitali (ISD) è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), e successivamente modificata dalla Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020)2.

Le sue modalità applicative sono state ulteriormente definite dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021 e dalla circolare 23 marzo 2021 n. 3/E.

 

Ambito di applicazione e requisiti per essere soggetto passivo
L’ambito soggettivo dell’ISD è definito da un duplice criterio: lo svolgimento di attività d’impresa e il contemporaneo superamento di due soglie dimensionali nell’anno antecedente a quello di applicazione dell’imposta.
La “prima soglia” riguarda l’ammontare dei ricavi di qualsiasi natura realizzati ovunque.
La “seconda soglia” riguarda i soli ricavi percepiti a fronte di servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato (non superiori a 5,5 milioni di euro). Per verificare il superamento della seconda soglia, l’impresa deve applicare le stesse regole utilizzate per il calcolo della base imponibile.
La qualificazione di un servizio come digitale è rilevante sia per verificare il superamento della seconda soglia (nell’anno n-1) che per determinare la base imponibile (nell’anno n).

 

Servizi digitali rilevanti e definizione di interfaccia digitale multilaterale
La lettera b) del comma 37 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2019 configura come servizio digitale la “messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi”.
Il provvedimento del 15 gennaio 2021 definisce l’interfaccia digitale come “qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti attraverso cui sono prestati i servizi digitali dai soggetti passivi dell’imposta”.
Un’interfaccia digitale è considerata “multilaterale” quando permette agli utenti di essere in contatto e interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni e servizi.

 

Determinazione della base imponibile e ricavi imponibili
Una volta identificato un soggetto passivo, la base imponibile è costituita dai ricavi derivanti dai servizi digitali individuati dal comma 37, articolo 1, della Legge di bilancio 2019.
Il paragrafo 1, lettera i) del provvedimento dell’Agenzia definisce i “ricavi imponibili” come “i corrispettivi percepiti, nel corso dell’anno solare, da soggetti passivi dell’imposta per l’effettuazione dei servizi digitali ovunque realizzati, limitatamente alla percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato”.
I corrispettivi rilevanti sono quelli versati dagli utenti dell’interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo per la cessione di beni o prestazione di servizi che costituiscono operazioni economicamente indipendenti dall’accesso e utilizzo del servizio digitale.

 

Servizi di giochi e scommesse online
Nel settore delle scommesse e dei giochi online, è importante chiarire se la base imponibile dell’ISD debba considerare i ricavi lordi o al netto di bonus e vincite.
Qualora il gestore della piattaforma operi come intermediario che permette ai giocatori di scommettere o giocare d’azzardo tra di loro, senza assumere rischi legati alle scommesse o al gioco, l’entità non è soggetta all’imposta sulle somme rappresentate dalle “giocate” stesse”. Le “giocate” sono escluse ex comma 37bis lettere a) o b).
In questo scenario, la commissione del gestore dell’interfaccia rappresenta un ricavo digitale ai sensi del comma 37 lettera b), in quanto realizzata a titolo di intermediario nelle operazioni tra utenti.
Per la determinazione del ricavo digitale in questi casi, si deve fare riferimento alla commissione trattenuta dall’intermediario, distinta a seconda della categoria di gioco. Questa commissione è generalmente la quota residua della raccolta al netto del montepremi e dell’imposta unica.
La base imponibile dell’ISD deve quindi essere decurtata delle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco, anche quando queste superano la raccolta del singolo torneo.
Con particolare riferimento ai bonus offerti agli utenti/giocatori, non essendoci un corrispettivo percepito al momento della loro emissione, essi non contribuiscono alla formazione della commissione spettante all’intermediario.
Il mancato versamento del corrispettivo da parte degli utenti implica che i bonus, pur avendo concorso alla raccolta lorda, non sono rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dell’ISD e andranno scomputati dalle giocate complessivamente effettuate.

CCNL Dirigenti Aziende Agricole: siglato il rinnovo

Previsti aumenti dal 1° giugno 2025 

Il 21 maggio 2025 è stato sottoscritto da Confagricoltura, Confederdia e Cida il verbale di accordo per il rinnovo del  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti agricoli sottoscritto il 23 febbraio 2022.

Previsti i seguenti aumenti sullo stipendio base mensile è aumentato, per il biennio 2025 – 2026, del seguente importo:

– con decorrenza 1° giugno 2025: 165,00 euro;

– con decorrenza 1° gennaio 2026:100,00 euro.

Di seguto gli importi previsti:

 – dal 1° giugno 2025 pari a 4.950,00 euro;

–  dal 1° gennaio 2026 pari a 5.050,00 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 la contribuzione a carico del datore di lavoro è determinata in  620,00 euro annui.

Viene, inoltre, introdotto il congedo per vittime di violenza di genere.

Al via i prestiti funzionali per giornalisti e collaboratori autonomi

Dal 3 giugno scorso è disponibile la procedura telematica per presentare le istanze di accesso al credito (INPGI, comunicato 30 maggio 2025).

La procedura telematica per accedere ai prestiti funzionali per giornalisti e collaboratori autonomi è stata attivata dalle ore 10 del 3 giugno 2025 nell’area riservata agli iscritti sul sito istituzionale dell’INPGI. A darne notizia è lo stesso Istituto con il comunicato in commento.

In particolare, i prestiti funzionali sono uno strumento di accesso al credito, riservato ai giornalisti non dipendenti, varato dal Consiglio di amministrazione dell’INPGI che consente l’acquisto di “strumenti di lavoro” fino a 2.400 euro da restituire in mini-rate.
Il prestito potrà essere richiesto a partire dal secondo anno di iscrizione all’INPGI, a condizione che siano rispettati alcuni requisiti:
– essere contribuenti in via esclusiva all’INPGI al momento della domanda;
– essere in regola con le comunicazioni reddituali e con il versamento dei contributi previdenziali e non avere posizioni debitorie aperte nei confronti dell’Istituto;
– disporre di un reddito annuo compreso tra un minimo pari almeno al doppio dell’importo richiesto e un massimo di 25.000 euro.
Come requisito per verificare il livello massimo di reddito potrà essere utilizzato anche l’indicatore di situazione economica equivalenteISEE.

CCNL Sanità: nessuna intesa tra Aran e OO.SS. per il rinnovo contrattuale

Restano le divisioni ma l’Aran è disposta a trattare, anche con le Regioni, su alcuni punti chiave del rinnovo

Nella riunione tenutasi il 27 maggio scorso tra l’Aran e le OO.SS. sono emerse nuovamente posizioni discordanti circa il rinnovo contrattuale del comparto Sanità 2022-2024. Nel corso della riunione, sebbene alcuni sindacati come Cgil, Uil e Nursing-Up siano contrari alla firma del rinnovo e altri, come Cisl, Nursind e Fials siano favorevoli, è emerso qualche spiraglio di dialogo.

 

Dal canto suo l’Aran ha illustrato i miglioramenti normativi contenuti nella bozza contrattuale, mostrandosi pronta al dialogo, a patto che non vengano richieste altre risorse economiche, precisando come la Sigla Nursing-Up, tra quelle non favorevoli alla firma del rinnovo, non abbia fatto richiesta di nuovi incentivi economici da inserire all’interno della bozza.

 

Tuttavia, Aran si è detta pronta a discutere con le Regioni di alcuni aspetti, quali: l’elevata qualificazione professionale, già oggetto di miglioramenti nel testo redatto a gennaio 2025; la gestione dei turni del personale over 60 e l’obbligo della flessibilità turni per le famiglie monoparentali.

 

Fissato un nuovo incontro tra circa 2 settimane. 

Ebav Veneto: contributo per l’attivazione di accordi di lavoro agile

C’è tempo fino al 30 giugno per richiedere il contributo 

L’Ebav, Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha messo a disposizione per le aziende un contributo per l’attivazione di accordi di lavoro agile per l’anno di competenza 2024, stipulati ai sensi dell’Accordo Interconfederale Regionale sul Lavoro Agile del 28 marzo 2024. Il contributo può essere richiesto:

a) all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 12 mesi;

b) alla proroga, che permetta il raggiungimento durata minima di 12 mesi, relativa a un iniziale Accordo individuale di attivazione di durata inferiore ai 12 mesi;

c) all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 6 mesi – massima di 12. 

L’Ente precisa che l’erogazione avverrà a seguito della verifica relativa all’effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile. attestato mediante dichiarazione dell’impresa richiedente e controfirmata dal lavoratore che attesti lo svolgimento:

– di accordi per durata minima di 12 mesi: dell’intero periodo di durata minima di 12 mesi o di almeno 96 ore di lavoro in modalità agile (nel caso in cui il lavoro agile si innesti su rapporti di lavoro a tempo parziale, la durata effettiva della prestazione di lavoro in modalità agile non potrà essere inferiore a 48 ore);

– accordi per durata minima di 6 mesi e fino a 12 mesi: dell’intero periodo di durata minima di 6 mesi e fino a 12 mesi o di almeno 48 ore di lavoro in modalità agile. 

Il periodo di computo della durata minima di 12 mesi di effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. Per ciascun lavoratore può essere erogato all’azienda un solo contributo A63 in tutto l’arco dei rapporti di lavoro. La documentazione necessaria per la richiesta del contributo è la seguente:

– copia dell’Accordo Individuale di Lavoro Agile redatto ai sensi dell’Accordo Interconfederale Regionale del 28 marzo 2024 (comprensivo di tutti gli allegati);

– Autocertificazione iniziale

– Autocertificazione di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile sottoscritta da datore di lavoro e lavoratore (da integrare al termine dei mesi di lavoro agile). 

Il contributo Una tantum (non ripetibile) per lavoratore per azienda è pari a:

1.000,00 euro per punto a)

1.000,00 euro per punto b)

600,00 euro per punto c).

I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti. L’Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. 

Email e navigazione web: il Garante per la privacy sanziona la Regione Lombardia

Venivano raccolte e conservate anche informazioni relative alla sfera privata dei dipendenti (Garante per la protezione dei dati personali, nota 30 maggio 2025, n. 535).

L’Autorità garante per la protezione de dati personali ha comminato una sanzione di 50.000 euro alla Regione Lombardia. Il provvedimento giunge al termine di un ciclo ispettivo dell’Autorità per verificare l’osservanza della normativa privacy da parte della Regione nell’ambito dei trattamenti dei dati dei dipendenti, anche nel caso dello svolgimento del lavoro agile. Numerose le violazioni riscontrate.

In effetti, il datore di lavoro può raccogliere i log di navigazione in Internet e i metadati delle e-mail dei dipendenti solo in presenza di specifiche condizioni e garanzie. 

Invece, dall’istruttoria del Garante è emerso che la Regione raccoglieva e conservava i log di navigazione in Internet – consistenti in informazioni inerenti ai siti web visitati dai dipendenti, inclusi quelli relativi ai tentativi falliti di accesso ai siti censiti in una apposita black list – senza aver stipulato un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali e aver adottato adeguate garanzie a tutela dei lavoratori. Tale trattamento consentiva tra l’altro al datore di lavoro di entrare in possesso di informazioni non attinenti all’attività lavorativa e relative alla sfera privata dei dipendenti.

Nessun accordo inoltre era stato inizialmente siglato per il trattamento dei metadati di posta elettronica dei lavoratori. Ancor prima dell’adozione del Documento di indirizzo del Garante sui metadati, la Regione aveva comunque attivato un processo di adeguamento alle indicazioni fornite nel tempo dall’Autorità in casi analoghi. Per tali ragioni, pur prendendo atto delle iniziative intraprese dalla Regione nel corso dell’istruttoria per conformare i trattamenti alla normativa privacy, il Garante, oltre alla sanzione amministrativa, ha ingiunto una serie di misure correttive.

Tra queste, in particolare: l’anonimizzazione dei log relativi ai tentativi di accesso falliti ai siti web censiti nella black-list; la cifratura del dato concernente i nomi dei dipendenti assegnatari dei pc portatili; la riduzione del termine di conservazione di tali dati.

CCNL Istruzione e Ricerca: nuovo incontro per il rinnovo

Il quarto incontro ha avuto come argoemnto centrale le relazioni sindacali

Il 28 maggio si è svolto il quarto incontro tra Aran e sindacati per discutere sul rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022 – 2024.

Al centro del dibattivo il capitolo relativo alle relazioni sindacali ed alcuni avanzamenti in materia di lavoro a distanza per i funzionari con incarico di DSGA oltre al diritto dei buoni pasto per il personale delle università e ricerca anche se a distanza.

I sindacati hanno, inoltre, esposto le seguenti richieste:

– sezioni università e ricerca: è stato chiesto un confronto sui regolamenti relativi ad aspetti retributivi;

– sezione Afam: viene proposta l’integrazione della sezione mobilità all’interno della contrattazione nazionale;

– necessità di risorse aggiuntive per incrementi stipendiali.

Il prossimo incontro è fissato per il 24 giugno.

CIPL Cantine Sociali Trento: siglato il contratto di rinnovo

Previsto un incremento complessivo percentuale del 7,5% sulle retribuzioni

Le Parti sociali Federazione Trentina della Cooperazione di Trento, Confederdia, Fai-Cisl, Fisascat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno firmato il rinnovo del contratto per il personale delle cantine sociali della provincia di Trento, che scadrà il 31 dicembre 2028. 

Per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028, le parti hanno convenuto un aumento retributivo pari al 7,5% sulle retribuzioni al 31 dicembre 2024, secondo la seguente distribuzione:

– 2% dal 1° gennaio 2025;

– 2% dal 1° gennaio 2026;

– 2% dal 1° gennaio 2027;

– 1,5% dal 1° gennaio 2028.

Gli arretrati dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025 sono stati erogati con le competenze relative alla mensilità di aprile 2025, ai dipendenti in forza alla data dell’11 aprile 2025.